[1]Articolo II

[2]Nei limiti della loro applicabilita' ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti Contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dello Accordo stesso. Qualora, poi entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione cosi' modificata continuera' ad avere vigore per la durata del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artii · fonte su Normattiva