[1]ALLEGATO
[2]Accordo tra il Governo italiano ed il Governo dell'India per evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo.
[3]Considerato che il Governo italiano ed il Governo dell'india desiderano concludere un accordo al fine di evitare la doppia imposizione sul reddito delle imprese di trasporto aereo, assoggettabile a imposte in detti Paesi secondo le loro rispettive legislazioni; I predetti due Governi concordano quanto segue:
[4]Articolo I.
[5](1) Le imposte cui il presente Accordo si applica sono le seguenti:
- a)per quanto concerne l'India: (i) l'imposta sul reddito inclusa ogni sovrimposizione sull'imposta sul reddito applicata in base all'Income-tax Act, 1961 (43 del 1961) ed emendamenti, e (ii) la sovrimposta applicata in base al Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 del 1964) ed emendamenti (d'ora in avanti chiamate "Imposta indiana");
- b)per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile; (ii) l'imposta complementare progressiva sul reddito; (iii) l'imposta sulle societa', per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio, e (iv) le imposte provinciali, comunali e camerali sul reddito (d'ora in avanti chiamate "Imposta italiana"). (2) Il presente Accordo sara' inoltre applicato a qualunque altra imposta, identica, o sostanzialmente simile, che sia stata stabilita posteriormente alla data della firma di questo Accordo, in aggiunta alle imposte esistenti o in sostituzione di esse.
Testo vigente dal 21 maggio 1973
