[1]Articolo III

[2]Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate"). I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV. 2. Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente ha i seguenti diritti:

  • a)di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;
  • b)di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico; e
  • c)nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese. 3. Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso a conferire all'impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte Contraente passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente. 4. Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte Contraente, relativi all'entrata nel suo territorio o all'uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea internazionale, o all'esercizio di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artiii · fonte su Normattiva