1. Per quanto concerne lo spazio aereo inferiore ed in base alle necessita' pratiche di esercizio, una qualsiasi delle Parti Contraenti puo' chiedere alla Commissione di decidere che i servizi di circolazione aerea per tutto, o parte del suo spazio aereo inferiore siano affidati all'Organizzazione oppure ad un'altra parte Contraente. 2. Per quanto concerne quest'ultimo caso, ed in deroga al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente Convenzione, l'astensione di una terza Parte Contraente non rappresenta un ostacolo alla validita' della decisione della Commissione. 3. Le disposizioni del presente articolo relative alla facolta' di una delle Parti Contraenti di affidare ad un'altra Parte Contraente i servizi di circolazione aerea per tutto o parte del suo spazio aereo inferiore non devono essere interpretate nel senso di limitare il diritto delle Parti Contraenti di stipulare tra di loro accordi bilaterali relativi allo stesso oggetto.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art2 · fonte su Normattiva