[1]Articolo IV

[2]Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto - a mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche - all'altra Parte Contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve - per mezzo delle sue Autorita' Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio. 3. Le Autorita' Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa e' qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attivita' dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali. 4. Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nei caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa. 5. L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X. 6. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterra' necessarie nel caso che la impresa designata dell'altra Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sara' adottata soltanto dopo consultazione tra le due l'arti Contraenti; consultazione che avra' inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

Testo vigente dal 31 gennaio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-11-03;1500~artiv · fonte su Normattiva