: Le riprese del film devono essere effettuate in Italia o in Marocco, salvo che particolari esigenze di sceneggiatura richiedano il ricorso a scenari non esistenti in nessuno dei due Paesi. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo ed un controtipo, o un negativo ed un internegativo. I coproduttori saranno proprietari di un negativo originale immagine e sonoro, qualunque sia il luogo ove esso e' depositato. Il coproduttore minoritario puo', previa intesa con il coproduttore maggioritario, disporre del negativo originale e della banda sonora internazionale. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori di uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate alla programmazione in ciascun Paese verra' effettuata nei rispettivi laboratori.

Testo vigente dal 29 aprile 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-04-12;151~accordo-art6 · fonte su Normattiva