Art. 6 (Accordo)
Le riprese del film devono essere effettuate nel territorio di una delle due Parti contraenti, salvo obiettive esigenze di ambientazione connesse con la sceneggiatura. Le riprese in interni devono essere effettuate, preferibilmente, nel Paese del coproduttore maggioritario. Per ogni film di coproduzione saranno approntati un negativo e un controtipo, oppure un negativo e un internegativo o un master. Ciascun produttore e' proprietario, pro-quota, del negativo originale, il cui possesso sara' affidato, per contratto di coproduzione, ad uno dei coproduttori. Il coproduttore minoritario puo', in ogni caso, previa intesa con il coproduttore maggioritario, laddove non esista un internegativo o un master, disporre del negativo originale. In linea di massima lo sviluppo del negativo si effettuera' nei laboratori in uno dei due Paesi. La stampa delle copie destinate allo sfruttamento in ciascun Paese verra' effettuata secondo le legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi. I film di coproduzione sono realizzati in versione italiana, francese o tedesca o in versione italo-franco-tedesca. La versione e la stampa di un controtipo in una lingua diversa da quelle dei due Paesi contraenti possono effettuarsi solo previo accordo delle Parti.
Testo vigente dal 26 novembre 1993
