[1]Coproduzioni multilaterali

[2](1) Le Autorita' competenti possono congiuntamente approvare un progetto di coproduzione cinematografica, ai sensi del presente Accordo, da realizzare con produttori di uno o piu' Paesi con cui una delle Parti o entrambe abbiano stipulato un accordo di coproduzione cinematografica, nel rispetto delle proprie legislazioni interne. (2) Il contributo del coproduttore di uno o piu' Paesi dovra' essere conforme alle disposizioni previste nel precedente art. 7. Le condizioni di ammissione di tali coproduzioni devono essere valutate da entrambe le Parti, caso per caso.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-stato-di-i-art9 · fonte su Normattiva