[1]Approvazione dei progetti

[2](1) I film da coprodurre in base al presente Accordo dai due Paesi devono essere approvati dalle Autorita' competenti. (2) Le condizioni per l'approvazione delle coproduzioni cinematografiche verranno concordate di comune accordo dalle Autorita' competenti, caso per caso, fatte salve le disposizioni del presente Accordo e della rispettiva legislazione nazionale delle Parti. (3) Per poter godere dei benefici della coproduzione, i coproduttori dovranno dimostrare di possedere un'adeguata organizzazione tecnica, un sostegno finanziario nonche' una riconosciuta e qualificata reputazione professionale per poter condurre a buon fine la produzione. (4) L'approvazione non sara' concessa ad un progetto laddove i coproduttori siano legati da gestione o controllo comuni, a meno che tale relazione sia stata specificamente stabilita ai fini della coproduzione stessa del film.

Testo vigente dal 13 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;177~accordo-tra-governo-repubblica-italiana-e-governo-stato-di-i-art3 · fonte su Normattiva