Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunita' potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art117 · fonte su Normattiva