Su richiesta della Serbia e in casi eccezionali, la Comunita' potrebbe valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilita' di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l'erogazione dell'assistenza sarebbe subordinata al rispetto di condizioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra la Serbia e il Fondo monetario internazionale.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
