[1]Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
[2]1. L'assistenza puo' essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
- a)possa pregiudicare la sovranita' della Serbia o di uno Stato membro a cui sia stato chiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
- b)possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
- c)violi un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. L'assistenza puo' essere rinviata dall'autorita' interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso, l'autorita' interpellata consulta l'autorita' richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalita' o alle condizioni che l'autorita' interpellata potrebbe esigere. 3. Se l'autorita' richiedente domanda un'assistenza che essa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda. 4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorita' interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorita' richiedente.
Testo vigente dal 11 settembre 2010
