Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione 1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Serbia e gli Stati membri accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori e decidono di applicare integralmente l'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia e gli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' e la Serbia, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi. Gli Stati membri e la Serbia forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identita' e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini nazionali, dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi sono stabilite nel quadro dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia e degli accordi bilaterali tra gli Stati membri e la Serbia nella misura in cui le disposizioni di questi accordi bilaterali sono compatibili con quelle dell'accordo di riammissione tra la Comunita' europea e la Serbia. 2. La Serbia e' disposta a concludere accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s'impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un'attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo. 3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani e le reti di immigrazione illegale.

Testo vigente dal 11 settembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-08-13;151~art83 · fonte su Normattiva