[1]Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
[2]1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari e i settori non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo. 2. La cooperazione nel settore puo' comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Testo vigente dal 11 settembre 2010
