[1]Trasporti

[2]1. Le parti convengono di intensificare ulteriormente la cooperazione nei rilevanti settori della politica dei trasporti nell'intento di potenziare e ampliare le possibilita' d'investimento, migliorare la circolazione di merci e passeggeri, promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei, in particolare le operazioni di ricerca e salvataggio, la lotta alla pirateria, e una piu' ampia convergenza regolamentare, ridurre l'impatto ambientale dei trasporti e rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. 2. La cooperazione fra le parti in questo settore e' volta a promuovere:

  • a)lo scambio di informazioni sulle politiche e le pratiche rispettive in materia di trasporti, soprattutto per quanto riguarda i trasporti urbani, rurali, marittimi e aerei, la pianificazione del trasporto urbano, la logistica dei trasporti, lo sviluppo dei trasporti pubblici e l'interconnessione e l'interoperabilita' delle reti di trasporto multimodali;
  • b)lo scambio di informazioni sul sistema di navigazione satellitare europeo (Galileo), avvalendosi dei pertinenti strumenti bilaterali, prestando particolare attenzione alle questioni di comune interesse riguardanti la normativa, il settore industriale e lo sviluppo del mercato;
  • c)azioni comuni nel settore dei servizi di trasporto aereo, anche tramite l'attuazione degli accordi vigenti, l'analisi del possibile sviluppo di relazioni e della cooperazione in materia tecnica e regolamentare in ambiti quale quello della sicurezza aerea e della gestione del traffico aereo al fine di favorire la convergenza regolamentare e rimuovere gli ostacoli per l'attivita' economica. Su questa base, le parti valuteranno la possibilita' di intensificare la cooperazione nel settore dell'aviazione civile;
  • d)un dialogo sui servizi di trasporto marittimo finalizzato ad un accesso illimitato, a condizioni commerciali, ai mercati e agli scambi marittimi internazionali, degli impegni tesi alla graduale eliminazione dei sistemi esistenti di riserva dei carichi, la non introduzione di clausole di ripartizione del carico, la concessione del diritto di stabilimento alle imprese che forniscono servizi di trasporto marittimo, compresi i servizi ausiliari, il trattamento nazionale e le clausole della nazione piu' favorita (NPF) per l'accesso delle navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte ai servizi ausiliari e portuali e questioni connesse ai servizi di trasporto «porta a porta»;
  • e)l'applicazione delle norme di sicurezza e anti-inquinamento, specie per quanto riguarda i trasporti marittimi e aerei, in linea con le pertinenti convenzioni internazionali, e la cooperazione nei consessi internazionali appropriati intesa ad una migliore applicazione delle normative internazionali. A tal fine, le parti promuoveranno la cooperazione e l'assistenza tecniche sulle questioni connesse alla sicurezza dei trasporti, anche per quanto riguarda le operazioni di ricerca e salvataggio e le indagini su vittime e sinistri.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art41 · fonte su Normattiva