[1]Sospensione dei diritti di traffico

[2]La decisione di non consentire alle compagnie aeree dell'altra parte l'utilizzo di frequenze supplementari o l'accesso a nuovi mercati ai sensi dell'accordo e di notificarlo agli Stati Uniti d'America o convenire la revoca di tale decisione. presa a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo sui trasporti aerei, modificato dal protocollo, e' adottata, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all'unanimita' a norma delle disposizioni pertinenti del trattato, e dall'Islanda e dalla Norvegia. Il presidente del Consiglio, agendo a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dell'Islanda e della Norvegia notifica agli Stati Uniti d'America questa decisione.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-addizionale-art2 · fonte su Normattiva