[1]Arbitrato

[2]1. La Commissione rappresenta l'Unione europea, gli Stati membri, l'Islanda e la Norvegia nelle procedure di arbitrato di cui all'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. 2. Qualora opportuno, la Commissione adotta le misure necessarie per assicurare la partecipazione dell'Islanda e della Norvegia alla preparazione e al coordinamento delle procedure di arbitrato. 3. Se il Consiglio decide di sospendere i vantaggi a norma dell'articolo 19, paragrafo 7, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, la decisione e' notificata all'Islanda e alla Norvegia. Allo stesso modo, l'Islanda e/o la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a una simile decisione. 4. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 19 dell'accordo sui trasporti aerei su materie che all'interno dell'UE sono di competenza dell'Unione e' decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri, nominati dal Consiglio, dell'Islanda e della Norvegia.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-addizionale-art4 · fonte su Normattiva