Scambio di informazioni l. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America adottata a norma degli articoli 4 o 5 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale simile decisione adottata dagli Stati membri. 2. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri. 3. L'Islanda e la Norvegia informano immediatamente la Commissione in merito a eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 9 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. Allo stesso modo, la Commissione informa immediatamente l'Islanda e la Norvegia di ogni eventuale domanda o notifica presentata o ricevuta dagli Stati membri.
Testo vigente dal 20 ottobre 2017
