[1]Sovvenzioni e aiuti pubblici

[2]1. Se l'Islanda o la Norvegia ritengono che una sovvenzione o un aiuto pubblico in preparazione o gia' erogato da un soggetto statale nel territorio degli Stati Uniti d'America possa avere sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo, sottopone la questione all'attenzione della Commissione. Se uno Stato membro ha sottoposto una questione simile all'attenzione della Commissione, quest'ultima, analogamente, sottopone la questione all'attenzione dell'Islanda e della Norvegia. 2. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia possono contattare il soggetto interessato o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell'articolo 18 dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo. 3. La Commissione, l'Islanda e la Norvegia si informano prontamente a vicenda quando sono contattati dagli Stati Uniti d'America a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo sui trasporti aerei modificato dal protocollo.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-addizionale-art6 · fonte su Normattiva