[1]Sicurezza aerea

[2]1. Subordinatamente alle disposizioni transitorie di cui all'allegato II del presente accordo, le parti agiscono in conformita' con le disposizioni della legislazione in materia di sicurezza aerea specificata nella parte C dell'allegato III del presente accordo, alle condizioni fissate di seguito. 2. Le parti cooperano per garantire l'applicazione da parte della Repubblica moldova della legislazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine la Repubblica moldova partecipa in veste di osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

  • a)La transizione graduale della Repubblica moldova verso la completa applicazione della legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo e' soggetta a valutazioni effettuate dall'Unione europea in cooperazione con la Repubblica moldova. Se la Repubblica moldova ritiene che sia pienamente applicata la legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo, ne informa l'Unione europea al fine di procedere alla valutazione.
  • b)Una volta che la Repubblica moldova abbia pienamente applicato la legislazione di cui all'allegato III, parte C, del presente accordo, il comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 22 (comitato misto) del presente accordo determina lo status e le condizioni di livello superiore a quelli di "osservatore"sopra citato alle quali la Repubblica moldova puo' partecipare alle attivita' dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 3. Le parti garantiscono che gli aeromobili registrati in una parte e sospettati di inadempimento delle norme internazionali in materia di sicurezza aerea stabilite a norma della convenzione, che atterrano in aeroporti aperti al traffico aereo internazionale nel territorio dell'altra parte, siano soggetti ad ispezioni a terra da parte delle competenti autorita' di tale altra parte, sia a bordo dell'aeromobile che intorno ad esso, intese a controllare tanto la validita' dei documenti relativi all'aeromobile e all'equipaggio quanto lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature. 4. Le autorita' competenti di una parte possono chiedere in qualsiasi momento che si tengano consultazioni in merito alle norme di sicurezza osservate dall'altra parte. 5. Le autorita' competenti di una parte adottano tutte le misure opportune e immediate qualora accertino che un aeromobile, un prodotto o un'operazione possano:
  • a)non soddisfare le norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata nell'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso,
  • b)dare adito a gravi preoccupazioni - a seguito di un'ispezione di cui al paragrafo 3 del presente articolo - in merito alla non conformita' dell'aeromobile o del funzionamento dell'aeromobile con le norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata nella parte C dell'allegato III del presente accordo, secondo il caso, o
  • c)dare adito a gravi preoccupazioni in merito all'assenza di un'effettiva manutenzione e gestione delle norme minime stabilite in conformita' della convenzione o della normativa specificata all'allegato III, parte C, del presente accordo, secondo il caso. 6. Nei casi in cui intervengono a norma del paragrafo 5 del presente articolo, le autorita' competenti di una parte ne informano sollecitamente le autorita' competenti dell'altra parte, giustificando la propria iniziativa. 7. Qualora le misure adottate in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo non vengano revocate anche se sia venuta a mancare la base per la loro adozione, l'una o l'altra delle parti puo' adire il comitato misto.

Testo vigente dal 20 ottobre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-10-12;151~accordo-sullo-spazio-aereo-art14 · fonte su Normattiva