[1]Responsabilita' del vettore aereo
[2]1. Le parti contraenti ribadiscono i propri obblighi nel quadro della Convenzione per l'unificazione di alcune regole del trasporto aereo internazionale, fatta a Montreal il 28 maggio 1999 (Convenzione di Montreal). 2. Le parti contraenti garantiscono che le rispettive legislazioni, disposizioni o procedure assicurino, quantomeno, il livello delle norme e requisiti regolamentari relativi al trasporto aereo di cui all'allegato IV, parte D, come indicato nell'allegato VI.
Testo vigente dal 20 ottobre 2017
