[1]Risoluzione delle controversie e arbitrato

[2]1. In caso di controversie in materia di interpretazione o applicazione del presente accordo, le parti si impegnano a risolverle in primo luogo mediante consultazioni formali in sede di comitato misto, conformemente all'articolo 22 (Comitato misto), paragrafo 5 del presente accordo. 2. Ciascuna parte puo' sottoporre le eventuali controversie relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo, che non siano state risolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, a una commissione di arbitrato composta da tre membri, conformemente alla procedura illustrata di seguito:

  • a)ciascuna parte designa un arbitro entro sessanta (60) giorni dalla data in cui e' stata ricevuta la notifica della richiesta di arbitrato da parte della commissione di arbitrato, inviata dall'altra parte attraverso i canali diplomatici; il terzo arbitro e' designato dagli altri due arbitri entro altri sessanta (60) giorni. Se entro il periodo convenuto una delle parti non ha designato un arbitro, o se non e' stato designato il terzo arbitro, ciascuna parte puo' chiedere al presidente del consiglio dell'ICAO di designare, a seconda del caso, uno o piu' arbitri;
  • b)il terzo arbitro designato alle condizioni previste alla lettera a) deve essere cittadino di un paese terzo e funge da presidente della commissione di arbitrato;
  • c)la commissione di arbitrato fissa di comune accordo le proprie norme procedurali; e
  • d)fatta salva la decisione finale della commissione di arbitrato, le spese iniziali dell'arbitrato sono equamente suddivise fra le parti. 3. A richiesta di una delle parti la commissione di arbitrato, una volta costituita, puo' chiedere all'altra parte di attivare provvedimenti correttivi provvisori in attesa della decisione definitiva della commissione stessa. 4. Qualsiasi decisione, provvisoria o definitiva, del collegio arbitrale ha carattere vincolante per le parti. 5. Se una delle parti non agisce conformemente ad una decisione della commissione di arbitrato adottata ai sensi del presente articolo entro trenta (30) giorni dalla notifica della suddetta decisione, fino a quando persiste tale inosservanza l'altra parte puo' limitare, sospendere o revocare i diritti o privilegi da lei concessi alla parte inadempiente nel quadro del presente accordo.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-02-01;7~accordo-art23 · fonte su Normattiva