Art. 13 (Allegato)
[1]Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati
[2]Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, la Parte Richiesta, nel determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valutera' tutte le circostanze del caso, in particolare:
- a)lo Stato che per primo abbia assunto la giurisdizione nella persecuzione del reato;
- b)la gravita' dei diversi reati;
- c)se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato;
- d)il tempo ed il luogo di commissione del reato;
- e)la nazionalita', la cittadinanza, il domicilio e la residenza della personea richiesta;
- f)le date di presentazione delle diverse richieste;
- g)la possibilita' di una successiva riestradizione all'altra Parte.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
