[1]Spese

[2]1. Lo Stato Richiesto provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione ed alle relative spese. 2. Sono a carico dello Stato Richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa allo Stato Richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia delle cose indicate nell'articolo 17. 3. Sono a carico dello Stato Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato Richiesto allo Stato Richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89~trattato-art19 · fonte su Normattiva