Art. 24 (Allegato)
[1]Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia
[2]1. Il presente Trattato entrera' in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine. 2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha difficolta' di denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua comunicazione. I procedimenti iniziati anteriormente all'effettivita' della denuncia continueranno ad essere disciplinati dalle disposizioni di questo Trattato. 4. Il presente Trattato si' applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima di tale data. 5. Il Presente Trattato sostituisce la Convenzione per l'Estradizione dei Criminali firmata tra i due Stati a Roma il 14 aprile 1879 ed il Protocollo che modifica l'articolo 5 della Convenzione di Estradizione del 14 aprile 1879. Cio' nonostante, le richieste di estradizione pendenti alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate sino alla conclusione della relativa procedura e saranno decise conformemente alle disposizioni di cui sopra. IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Trattato.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
