Art. 23 (Allegato)
[1]Soluzione di Controversie
[2]1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di una di esse potranno indire delle consultazioni di carattere generale relative all'interpretazione e all'applicazione del presente Trattato in generale ovvero consuitazioni relative a una specifica procedura di estradizione. 2. Qualunque controversia derivante dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Trattato sara' risolta per via diplomatica o attraverso i mezzi pacifici di soluzione delle controversie ammessi ed accettati dal Diritto Internazionale.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
