[1]Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari

[2]1. La richiesta di estradizione sara' formulata per iscritto e dovra' contenere, nel suo stesso testo o in atti allegati, quanto segue:

  • a)l'indicazione dell'Autorita' richiedente;
  • b)tutte le informazioni disponibili relative al nome, alla data di nascita, al sesso, alla nazionalita', al domicilio o alla residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identita', ogni altra informazione utile alla sua identificazione e localizzazione nonche' i suoi dati segnaletici, le fotografie e le sue impronte digitali;
  • c)un'esposizione dei fatti costitutivi del reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;
  • d)il testo delle disposizioni di legge che qualificano e puniscono il reato e delle norme relative alla prescrizione del reato e della pena;
  • e)il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della richiesta di estradizione sia stato commesso in tutto o in parte fuori dal suo territorio.
  • 2)Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione dovra' essere accompagnata:
  • a)dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente della Parte Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
  • b)dalla copia della sentenza irrevocabile ed esecutiva, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna pronunciata nei confronti della persona richiesta. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 saranno sottoscritti dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente e saranno accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta. 4. I documenti trasmessi in applicazione al presente Trattato sono esenti da formalita' di legalizzazione o postille.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;151~allegato-art7 · fonte su Normattiva