[1]Assunzione Probatoria nello Stato Richiedente
[2]1. La Parte Richiesta, su domanda della Parte Richiedente, cita la persona a comparire dinanzi all'Autorita' competente nel territorio della Parte Richiedente ai fini del compimento di interrogatori, testimonianze, perizie o di ogni altro atto relativo all'indagine o al processo. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente dell'esito delle attivita' espletate. 2. La Parte Richiedente trasmette alla Parte Richiesta la richiesta di notifica della citazione a comparire dinanzi ad un'Autorita' del territorio della Parte Richiedente almeno sessanta giorni prima del giorno previsto per la comparizione, salvo che la Parte Richiedente abbia concordato un limite di tempo inferiore per i casi urgenti. 3. Nella richiesta, la Parte Richiedente indica la misura in cui sono concessi alla persona citata indennita' e rimborsi spese, cosi' come previsto all'Articolo 5 paragrafo 2 lettera (g).
Testo vigente dal 17 ottobre 2024
