1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su richiesta, fornisce all'altra rapporti, mezzi di prova, documenti o copie autenticate di documenti con tutte le informazioni disponibili su attivita', portate a termine o pianificate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale. 2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. In tal caso e ove possibile, viene fornito tutto il materiale necessario per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni. 3. I dossier e i documenti vengono richiesti in originale solo nei casi in cui le copie autenticate si rivelassero insufficienti. 4. I dossier e i documenti originali ricevuti in applicazione del presente Accordo devono essere restituiti al piu' presto.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;152~accordo-art14 · fonte su Normattiva