[1]Lingua e Legalizzazione

[2]1. La richiesta di trasferimento e le relative risposte, di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6, e i documenti e gli atti di cui al precedente articolo 7 sono corredati da una traduzione nella lingua dello Stato a cui sono diretti. 2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di legalizzazione, certificazione o autenticazione.

Testo vigente dal 19 novembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-11-17;170~trattato-art8 · fonte su Normattiva