[1]per la persona condannata

[2]1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione puo' essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna della possibilita' offertagli dalla presente Convenzione di ottenere il trasferimento nel proprio Paese per l'esecuzione della condanna e delle disposizioni dell'articolo 9. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata dell'evoluzione del procedimento e di qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art2 · fonte su Normattiva