[1]Obbligo di fornire informazioni

[2]1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Accordo viene informata dallo Stato di condanna del contenuto sostanziale del presente Accordo e delle conseguenze legali che derivano dal trasferimento. 2. La persona condannata e' informata per iscritto di ogni passo compiuto dallo Stato di condanna o dallo Stato di esecuzione rispetto alla sua richiesta di trasferimento se lo richiede, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuno Stato.

Testo vigente dal 19 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;66~accordo-art5 · fonte su Normattiva