[1]per il trasferimento

[2]La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni: 1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati; 2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva; 3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione; 4. La persona condannata o, in considerazione della sua eta' o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano; 5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua e' inferiore ad un anno; 6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento. Il trasferimento sara' rifiutato se e' tale da arrecare pregiudizio alla sovranita', alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art3 · fonte su Normattiva