[1]fatti

[2]1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non potra' essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna. 2. Tuttavia, la persona trasferita potra' essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applichera' la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.

Testo vigente dal 9 agosto 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152~convenzione-art9 · fonte su Normattiva