[1]DI SPECIALITA'

[2]La persona condannata, che e' stata trasferita a norma all'Articolo 17, non e' perseguita, ne' sottoposta a processo o detenuta nello Stato di esecuzione al fine di eseguire una condanna o misura cautelare, ne' sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento, diverso da quello che per il quale il trasferimento stesso e' stato effettuato, tranne nei casi in cui la persona condannata, pur avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato di esecuzione nei quarantacinque (45) giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva o vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;32~trattato-art18 · fonte su Normattiva