[1]Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici

[2]1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico. 2. Lo Stato Richiesto puo' fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorita' giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.

Testo vigente dal 20 dicembre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-11-25;152~art15 · fonte su Normattiva