[1]Produzione di documenti ufficiali e pubblici
[2]1. Lo Stato Richiesto fornisce allo Stato Richiedente, su richiesta, copia autentica degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, accessibili al pubblico. 2. Lo Stato Richiesto puo' fornire copia conforme degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici non accessibili al pubblico, nella stessa misura ed alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorita' giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. E' discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
Testo vigente dal 19 dicembre 2019
