Nel quadro degli Accordi Tecnici specifici previsti dall'Articolo 1 le Parti possono: a. elaborare ed attuare, di comune accordo, dei programmi addestrativi; b. promuovere lo scambio di personale militare per effettuare stage informativi di formazione e perfezionamento; c. scambiarsi osservatori in occasione di esercitazioni organizzate a livello nazionale previo invito; d. promuovere lo scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali; e. agevolare la fornitura e l'acquisizione di materiali, degli equipaggiamenti e delle prestazioni di servizi necessari per le attivita' di addestramento e degli stage previsti; f. sostenere, all'occorrenza, le iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane e tra queste e gli Enti delle Parti; g. agevolare gli scali delle unita' navali e degli aeromobili delle rispettive Forze Armate. h. prevedere, in virtu' della pluriennale esperienza maturata nell'ambito della Delegazione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare (DIATM), la costituzione di Missioni "ad hoc", che potranno avere una durata di sei mesi tacitamente rinnovabili, con il compito di assolvere le esigenze connesse alla cooperazione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art2 · fonte su Normattiva