Il personale interessato si conformera' alle direttive impartite dalle Autorita' militari dell'ente ospitante. In caso di mancanza alle direttive di cui sopra, saranno informate le Autorita' militari del Paese d'origine del personale che ha trasgredito affinche' adottino nei loro confronti le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti di disciplina.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art10 · fonte su Normattiva