Il personale interessato che contravviene in modo grave alle disposizioni legali del Paese ospitante verra' escluso dagli stages o dai periodi di addestramento. In qualunque caso le Autorita' militari del Paese ospitante presteranno assistenza al personale di cui al paragrafo precedente in vista dell'attivazione delle procedure del caso. Le infrazioni commesse dal personale militare sono sanzionate conformemente alla legislazione militare o civile applicabile nel Paese dove hanno luogo. In tale occasione l'Ambasciata del Paese d'origine degli interessati sara' immediatamente informata dei fatti loro contestati. Nel quadro delle relazioni amichevoli che esistono tra i due Paesi, saranno ricercate delle soluzioni adeguate, per via diplomatica, ad ogni problema posto, in uno spirito di reciproca comprensione.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art9 · fonte su Normattiva