[1]Giurisdizione

[2]1. Le Autorita' del Paese ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione nei confronti del personale miliare e civile del Paese inviante per i reati commessi all'interno del proprio territorio nazionale e punibili secondo la legislazione nazionale del Paese ospitante. 2. Tuttavia, le Autorita' del Paese inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie forze armate e sul personale civile, qualora soggetti alle norme vigenti nel Paese inviante, nei seguenti casi: a. nel caso in cui le infrazioni costituiscano una minaccia per la sicurezza o i beni del Paese inviante; b. quando i reati sono conseguenti ad atti o omissioni dovuti a comportamento intenzionale o negligente e commessi in servizio o in relazione con lo stesso. 3. Qualora il personale ospitato sopraccitato sia coinvolto in eventi per i' quali la legislazione del Paese ospitante prevede l'applicazione della pena capitale e/o altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico del Paese inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, se esse sono gia' state pronunciate, non saranno eseguite.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art8 · fonte su Normattiva