Il risarcimento dei danni causati dai membri del personale militare nell'espletamento o in circostanze connesse con l'espletamento della loro missione e' a carico del Paese cui essi appartengono. Nell'ipotesi in cui i danni riguardino personale, mezzi o installazioni militari del Paese ospitante, essi saranno regolati amichevolmente o per via diplomatica. All'occorrenza, la Commissione prevista all'Articolo 4 potra' essere incaricata di proporre un accordo. In tutti i casi e ad ogni modo, la legislazione applicabile sara' quella del Paese ospitante.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art7 · fonte su Normattiva