Tutte le spese di missione sostenute dal personale interessato in occasione di una missione svolta nel quadro del presente Accordo sono a carico del Paese inviante, conformemente alle proprie normative nazionali.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
Tutte le spese di missione sostenute dal personale interessato in occasione di una missione svolta nel quadro del presente Accordo sono a carico del Paese inviante, conformemente alle proprie normative nazionali.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2011-08-24;153~accordo-art12 · fonte su Normattiva