[1]Risarcimento dei danni

[2]1. Il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico del Paese inviante, di comune accordo. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti, di comune accordo, rimborseranno tale perdita o danno.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art10 · fonte su Normattiva