[1]Risarcimento dei danni
[2]1. Il risarcimento dei danni provocati al Paese ospitante da un membro del Paese inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico del Paese inviante, di comune accordo. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti, di comune accordo, rimborseranno tale perdita o danno.
Testo vigente dal 22 ottobre 2024
