Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.
Testo vigente dal 20 dicembre 2019
