[1]Allegato
[2]ACCORDO
[3]TRA
[4]LA REPUBBLICA ITALIANA
[5]E
[6]LA REPUBBLICA DI MACEDONIA
[7]IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE
[8]Preambolo
[9]Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia, animati dalla volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e di adeguarli allo sviluppo giuridico, hanno concordato le disposizioni seguenti.
[10]TITOLO I
[11]Disposizioni generali
[12]Articolo 1
[13]Definizioni
[14](1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:
- 1)il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Macedonia» designa la Repubblica di Macedonia;
- 2)il termine «legislazione» designa le leggi e tutte le altre disposizioni esistenti o future di ciascuno Stato contraente che concernono i regimi e i rami della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo;
- 3)il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Ministero della Salute; per quanto riguarda la Macedonia il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- 4)il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
- 5)il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini del conseguimento delle prestazioni previste dal presente Accordo;
- 6)il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni specificate all'articolo 2 del presente Accordo;
- 7)il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- 8)il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
- 9)il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
- 10)il termine «residenza» designa la dimora abituale;
- 11)il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione cosi' definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
- 12)il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione sotto la quale sono stati compiuti;
- 13)il termine «prestazioni» designa sia i benefici in denaro, sia i benefici in natura consistenti nell'erogazione di beni o servizi;
- 14)il termine «prestazioni familiari» designa qualsiasi prestazione in natura o in denaro destinata a compensare i carichi derivanti da figli ed altri componenti della famiglia in base alle legislazioni di ciascuno Stato. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione applicabile.
Testo vigente dal 27 ottobre 2025
