[1]ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA e la

[2]REPUBBLICA DI ALBANIA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

[3]Preambolo

[4]La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, animate dalla volonta' di migliorare i rapporti tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato le disposizioni seguenti.

[6]Definizioni

[7](1) Ai fini dell'applicazione del presente Accordo:

  • a)il termine «Italia» designa la Repubblica Italiana; il termine «Albania» designa la Repubblica di Albania;
  • b)il termine «legislazione» designa le norme vigenti attualmente o in futuro di ciascuno Stato contraente aventi ad oggetto i regimi della sicurezza sociale indicati all'art. 2 del presente Accordo;
  • c)il termine «Autorita' competente» designa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e, per quanto riguarda l'Albania, il Ministero preposto in materia di assicurazione sociale;
  • d)il termine «Istituzione competente» indica l'Istituzione alla quale l'interessato e' iscritto al momento della domanda di prestazioni o l'Istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o vi avrebbe diritto se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio dello Stato contraente nel quale tale Istituzione si trova;
  • e)il termine «Organismo di collegamento» designa gli uffici che saranno incaricati dalle Autorita' competenti di comunicare direttamente tra loro e di fare da tramite con le Istituzioni competenti dei due Stati contraenti ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Accordo;
  • f)il termine «lavoratori» designa le persone che svolgono attivita' lavorativa e che sono assicurate o ammesse ai benefici delle legislazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo;
  • g)il termine «familiari» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
  • h)il termine «superstiti» designa coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione applicabile;
  • i)il termine «soggiorno» designa una permanenza di breve durata;
  • l)il termine «residenza» designa la dimora abituale;
  • m)il termine «periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione e/o di occupazione definiti o presi in considerazione come periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
  • n)il termine «periodi equivalenti» designa i periodi assimilati ai periodi di assicurazione dalla legislazione a essi applicabile;
  • o)il termine «prestazioni» designa le prestazioni in denaro previste dalla legislazione dell'una o dell'altra Parte. (2) Qualsiasi altra espressione o termine utilizzato nel presente Accordo ha il significato attribuito dalla legislazione a esso applicabile.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art1 · fonte su Normattiva