[1]Assicurazione volontaria

[2](1) Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria se prevista dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Stato si cumulano, se necessario, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano. (2) Per poter usufruire della disposizione di cui al primo comma ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, l'interessato deve far valere almeno un anno di contribuzione compiuto in virtu' della legislazione di tale Stato. (3) La disposizione di cui al primo comma non autorizza l'iscrizione simultanea all'assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all'assicurazione volontaria dell'altro Stato, nel caso in cui una tale possibilita' non sia consentita dalla legislazione di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art10 · fonte su Normattiva