[1]Decorrenza

[2](1) Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate dalla data della sua entrata in vigore. (2) Ai fini del presente Accordo saranno presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore. (3) Il presente Accordo non da' diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore. (4) Un diritto a prestazioni e' acquisito in virtu' del presente Accordo, anche se si riferisce ad un evento assicurato verificatosi prima della data della sua entrata in vigore.

Testo vigente dal 27 ottobre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;153~art47 · fonte su Normattiva