[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa il 4 settembre 1937 tra l'Italia e lo Yemen per rinnovare il trattato del 2 settembre 1926 (Roma, 5 ottobre 1959).

[2]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI ECONOMICHE STIPULATO IN SANAA IL 4 SETTEMBRE 1937, TRA L'ITALIA E LO YEMEN, PER RINNOVARE IL TRATTATO DEL 2 SETTEMBRE 1926

[3]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Mutawakkilita dello Yemen, animati dal desiderio di facilitare e sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi, nello spirito delle disposizioni previste dal Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa il 4 settembre 1937 per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926, hanno convenuto quanto segue:

[4]Articolo 1

[5]Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita specialmente per quanto concerne:

  • 1)i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le modalita' di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonche' al transito, al deposito, ecc.;
  • 2)le formalita' concernenti l'importazione e l'esportazione delle merci;
  • 3)il libero accesso delle navi nei porti, l'utilizzazione delle installazioni portuali, le imposte e tasse, la prestazione di servizi alle navi ed il relativo approvvigionamento, le facilitazioni per il caricamento e lo scarico delle navi e lo sbarco temporaneo dell'equipaggio, fatta comunque eccezione per i vantaggi ed i privilegi accordati ai nazionali dalle rispettive legislazioni, ivi compresi quelli relativi alla pesca ed al cabotaggio.

Testo vigente dal 6 febbraio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-12-08;1530~art1 · fonte su Normattiva