fine di dare attuazione al presente Accordo e di verificare lo stato della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista per la collaborazione sulla R & S industriale, scientifica e tecnologica. La Commissione Mista esaminera' lo stato e le prospettive della cooperazione, definira' i programmi di esecuzione e vigilera' sulla loro realizzazione. La Commissione Mista, sotto la co-presidenza dei rappresentanti di ciascun Paese, si riunira' ogni due anni, a meno non si convenga diversamente, alternativamente in Italia e in Israele, in date da concordarsi per le vie diplomatiche.

Testo vigente dal 27 luglio 2002

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urn:nir:stato:legge:2002-07-11;154~accordo-art9 · fonte su Normattiva